Gli strumenti di allerta nel nuovo codice della crisi di impresa: i nuovi indicatori della crisi

I Nuovi Indicatori della Crisi

Se gli argomenti del Nuovo Codice della crisi di Impresa e degli Strumenti di allerta in esso previsti ti interessano, ti saremmo grati se rispondessi a questo breve sondaggio di 7 domande a scelta multipla (ti saranno sufficienti 2 minuti circa), sotto il quale trovi l'articolo. Ci piacerebbe conoscere la tua opinione.

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Vogliamo dedicare questa breve newsletter alla riforma della cosiddetta Legge Fallimentare, che con il varo del decreto legislativo del 10/1/2019 - in attuazione della legge delega n. 155 del 19/10/2017 - ha dato vita al nuovo Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza, che entrerà in pieno vigore intorno ad Agosto 2020.

Per una visione più generale sull’argomento rimandiamo alla nostra newsletter di Febbraio 2019, mentre qui ne illustreremo un aspetto particolare, il meccanismo degli indicatori della crisi come proposto nella bozza di lavoro del 20 Ottobre 2019 dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC).

Secondo tale meccanismo i soggetti preposti all’obbligo di segnalazione - con esclusione dei creditori pubblici qualificati – e cioè organi di controllo, revisori e società di revisione, saranno chiamati ad adempiere all’obbligo di segnalazione all’organismo di composizione della crisi di impresa (OCRI) in presenza di alcune condizioni, meglio descritte nel grafico posto di seguito:

 Diagramma di flusso della Segnalazione di Aallerta

 

Il primo parametro oggetto di analisi è il Patrimonio Netto: se negativo scatta l’obbligo di segnalazione, in caso contrario si procede invece seguendo il flusso indicato dal grafico sopra.

Compresa la logica di funzionamento dell’analisi proposta, si tratta ora di capire come vadano calcolati i parametri che ne sono oggetto, e cioè il Patrimonio Netto, il Debt Service Coverage ratio (DSCR), ed i 5 indici con soglie settoriali.

Procediamo per ordine, il Patrimonio Netto è quello che risulta nello stato patrimoniale di bilancio, al netto dei “Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti” e della eventuale “Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi”.

Nell’ambito della finanza aziendale anglosassone il DSCR è il rapporto tra i flussi di cassa previsionali disponibili per il servizio del debito di natura finanziaria e le corrispondenti uscite di cassa necessarie per tale servizio.

Nel nostro caso specifico la durata del periodo previsionale preso in esame è di 6 mesi, ampliabile sino alla chiusura dell’esercizio, e sono gli organi di controllo, che esprimendosi in merito all’affidabilità dei dati assunti per il calcolo, a partire dal budget di tesoreria, determinano l’attendibilità o meno del DSCR.

Le modalità possibili di calcolo del DSCR previste dal CNDCEC sono due:

  • 1° Approccio, maggiormente in linea con la definizione standard di DSCR prima esposta:
    • Denominatore – i flussi di cassa in uscita previsti per il servizio del debito finanziario in linea capitale;
    • Numeratore – tutti gli altri flussi di cassa in entrata ed uscita, cui vanno ad aggiungersi le risorse di cassa di inizio periodo, che insieme danno il saldo disponibile per i rimborsi previsti a denominatore;
  • 2° Approccio, basato sul rendiconto finanziario costruito secondo i dettami del principio contabile OIC10 (per maggiore chiarezza fate riferimento a pg. 11 dell’appendice del principio in questione reperibile a questo OIC 10):
    • Denominatore – i flussi finanziari della componente “Mezzi di terzi” dell’attività di finanziamento (voce C.Mezzi di terzi) ed il pagamento degli interessi finanziari (che non sono inclusi nella voce C). A tali componenti si aggiungono i pagamenti derivanti da scaduti vs fornitori o scaduti di natura tributaria;
    • Numeratore – i flussi finanziari dell’attività di investimento (voce B) e dell’attività operativa (voce A), con esclusione delle componenti “scadute” di cui sopra.

Per maggiore chiarezza, il concetto di scaduto rimanda, nel caso tributario a pagamenti che non furono fatti alle scadenze di legge previste e sono ad esempio oggetto di rateazioni, nel caso dei fornitori al superamento delle condizioni fisiologiche di fornitura – che solitamente sono diverse da quelle contrattuali - con conseguenti interruzioni della fornitura stessa, azioni legali del fornitore, e via dicendo.

I 5 indici con soglie settoriali sono invece:

  • Indice di sostenibilità degli oneri finanziari, calcolato come rapporto tra Oneri finanziari e Ricavi delle vendite e prestazioni;
  • Indice di Adeguatezza patrimoniale, calcolato come rapporto tra il Patrimonio Netto come da stato patrimoniale di bilancio al netto dei “Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti” e dei dividendi deliberati, ed il totale passivo e ratei passivi (rispettivamente voci D ed E del passivo di stato patrimoniale civilistico);
  • Indice di ritorno liquido dell’attivo, calcolato come rapporto tra l’Utile civilistico - depurato di tutte le componenti non monetarie quali ammortamenti, accantonamenti, svalutazioni, rivalutazioni, … - ed il totale Attivo dello stato patrimoniale;
  • Indice di liquidità, calcolato come rapporto tra le Attività correnti (nell’attivo di stato patrimoniale civilistico la voce D e le componenti esigibili entro l’esercizio successivo della voce C) e le Passività correnti (nel passivo di stato patrimoniale civilistico la voce E e le componenti esigibili entro l’esercizio successivo della voce D);
  • Indice di indebitamento previdenziale e tributario, calcolato come rapporto tra il totale Debito previdenziale e tributario (nel passivo di stato patrimoniale civilistico le voci D.12 e D.13) ed il totale dell’Attivo.

Come evidenziato nel diagramma di flusso precedente, in presenza di Patrimonio netto positivo e DSCR non attendibile tutti e 5 gli indici debbono risultare sopra soglia per fare scattare l’obbligo di segnalazione.

Le soglie degli indici sono differenziate per settore, come indicato nella tabella posta di seguito:

Soglie Indici di Allerta

Concludiamo qui il nostro breve articolo, augurandoci che sia stato sufficientemente chiaro e non troppo tedioso. Ricordiamo che quanto qui esposto non si applica ad alcune particolari tipologie di imprese, quali quelle costituite da meno di due anni, le imprese in liquidazione, le start-up Innovative, le cooperative ed i  consorzi.

Ci ripromettiamo di riprendere in futuro questo argomento, eventualmente con un videocorso in varie lezioni che possa offrire ai nostri lettori una panoramica molto più ampia ma comunque articolata in modo da favorire con poco sforzo un apprendimento ottimale.

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